N NORME. red.it

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e alla legge 6 giugno 1973, n. 306.

Articolo unico



Gli enti pubblici:
"Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo";
"Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante";
"Istituto sperimentale per la patologia vegetale";
"Istituto sperimentale per la zoologia agraria";
"Istituto sperimentale agronomico";
"Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola";
"Istituto sperimentale per la zootecnia";
"Istituto sperimentale per la cerealicoltura";
"Istituto sperimentale per le colture foraggere";
"Istituto sperimentale per l'orticoltura";
"Istituto sperimentale per le colture industriali";
"Istituto sperimentale per la floricoltura";
"Istituto sperimentale per la viticoltura";
"Istituto sperimentale per la olivicoltura";
"Istituto sperimentale per la frutticoltura";
"Istituto sperimentale per la agrumicoltura";
"Istituto sperimentale per la selvicoltura";
"Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura";
"Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli";
"Istituto sperimentale per l'enologia";
"Istituto sperimentale per la elaiotecnica";
"Istituto sperimentale lattiero-caseario",
istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonche' l'ente pubblico:
"Istituto sperimentale per il tabacco",
istituito con legge 6 giugno 1973, n. 306, sono dichiarati necessari, in relazione alle attivita' di ricerca e sperimentazione di competenza statale da essi svolte, ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e sono inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.