Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.
Articolo unico
L'ente pubblico "Opera nazionale per i figli degli aviatori" e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.