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Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

Articolo unico



L'ente pubblico "Ente nazionale della gente dell'aria" e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.