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Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

Articolo unico


Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.