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Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Articolo unico



L'ente pubblico "Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime" e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.