Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952 col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa;
Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l'art 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 429;
Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Viste le deliberazioni dei consigli dei comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo nonche' quella del commissario regionale del comune di Castiglione di Sicilia;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
L'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa e' soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Catania salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1877 da versarsi invece al competente archivio di Stato.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952 col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa;
Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l'art 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 429;
Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Viste le deliberazioni dei consigli dei comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo nonche' quella del commissario regionale del comune di Castiglione di Sicilia;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
L'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa e' soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Catania salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1877 da versarsi invece al competente archivio di Stato.