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Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Art. 1.


L'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.