Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche.
Art. 1.
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e' sostituito dal seguente:
"La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere t), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.
Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari.
Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo art. 3, l'amministrazione regionale svolge una attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma precedente, lo Stato versera' agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attivita' stesse, il cui ammontare sara' determinato sentita la regione siciliana".