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Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio degli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica, non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779.

Art. 1.



L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa di tutti gli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.