Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.
Art. 1.
Il tirocinio degli uditori giudiziari dura, di regola, almeno un anno.
Per un periodo non inferiore a sei mesi gli uditori sono destinati presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di Roma; nel rimanente periodo gli uditori giudiziari sono destinati al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una citta' sede di corte di appello.