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Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.

Art. 1.



Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all'art. 14, lettera m), dello statuto della regione, sono esercitate dagli organi della regione.
Dette funzioni riguardano in particolare:
a) il riconoscimento giuridico, l'approvazione e la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, la estinzione, nonche' quanto attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;
b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi compresa la facolta' di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi nonche' la nomina di commissari straordinari;
c) l'autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili;
d) ogni altra funzione che non sia espressamente riservata agli organi dello Stato a norma dell'art. 3 del presente decreto.
Nell'esercizio dell'attivita' amministrativa demandata alla competenza della regione siciliana, i provvedimenti, per i quali disposizioni di legge ne prevedono la adozione da parte del Capo dello Stato, sono assunti dal presidente della regione su proposta dell'assessore regionale competente.
Fino a quando la legge regionale non disponga diversamente, gli atti indicati nel presente articolo devono essere adottati previa assunzione dei pareri previsti dalle leggi statali vigenti.
Restera' in ogni caso fermo l'obbligo di procedere previo parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana per tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento, la fusione e la soppressione delle istituzioni e degli enti, nonche' l'approvazione dei rispettivi statuti e le loro modificazioni e l'autorizzazione agli enti medesimi ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.