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Soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Scaletta Uzzone del comune di Castelletto Uzzone.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Castelletto Uzzone (Cuneo) in data 27 novembre 1971, n. 27, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede la soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Scaletta Uzzone, gia' comune autonomo;
Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Torino e del procuratore generale presso la stessa corte;
Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'ufficio distinto del giudice conciliatore funzionante in Scaletta Uzzone, gia' comune autonomo ed ora frazione del comune di Castelletto Uzzone (Cuneo), e' soppresso.
Il presente decreto entrera' in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.