N NORME. red.it

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia".

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura generale dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.