N NORME. red.it

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro.

Art. 1.


Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.