Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive.
Art. 3.
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui agli articoli 1 e 2 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate negli stessi articoli continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attivita' concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.
Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attivita' che cessano sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.
I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.