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Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

Art. 1.



Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369 e 14 agosto 1969, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 30. - Al comma secondo, il testo del secondo periodo viene sostituito dal seguente:
"Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed e' elevabile fino a venti per le sedi site in comuni capoluoghi di regione".
Art. 34. - Il testo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed e' elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per meta' ogni anno".
Art. 37. - Dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dello istituto, coordinano l'attivita' delle filiali della regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale".
Art. 40. - Restano soppressi il primo ed il terzo comma.
Art. 61. - La parola "Provincia" viene sostituita con la parola "Regione".