Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso l'istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della Liguria in data 21 gennaio 1972;
Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, con il quale il predetto Istituto di credito fondiario della Liguria, esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede a Genova, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della Liguria in data 21 gennaio 1972;
Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, con il quale il predetto Istituto di credito fondiario della Liguria, esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede a Genova, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.