N NORME. red.it

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma.

Art. 29

Art. 29.


Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dai vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.
Il comitato stesso e' convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 24, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianita' di nomina.
Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art.
26.