Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma.
Art. 29
Art. 29.
Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dai vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.
Il comitato stesso e' convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 24, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianita' di nomina.
Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art.
26.
Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dai vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.
Il comitato stesso e' convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 24, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianita' di nomina.
Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art.
26.