Modificazioni alla convenzione per il funzionamento della scuola magistrale "Montessori" di Roma.
Articolo unico
L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1971, n. 980, e' sostituito dal seguente:
"Gli incarichi a posti di ruolo eventualmente vacanti e quelli di cui all'art. 5 del presente decreto sono conferiti dal provveditore agli studi di Roma, con i criteri previsti dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, e con effetto dall'anno scolastico 1971-72, agli insegnanti forniti di un titolo di specializzazione rilasciato al termine di corsi di differenziazione didattica organizzati dall'Opera Montessori, che ne abbiano fatta esplicita richiesta".