Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Art. 42
Art. 42.
Corrispondenza ordinarie inesitate
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.
Corrispondenza ordinarie inesitate
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.