Norme per l'applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, con la quale sono stati aboliti il diritto per i servizi amministrativi ed il diritto di statistica.
Art. 1.
Ai rimborsi del diritto per i servizi amministrativi e delle quote di imposta generale sull'entrata e di imposta di conguaglio afferenti il diritto stesso, da eseguirsi in applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, provvedono le intendenze di finanza nelle cui province sono poste le sedi delle dogane o sezioni doganali che hanno emesso le relative bollette di riscossione.
Le domande degli interessati devono essere corredate delle bollette-figlie originali. Con ciascuna domanda puo' essere chiesto il rimborso di somme pagate con piu' bollette, purche' tali bollette siano state emesse dalla medesima dogana o sezione doganale e nello stesso esercizio finanziario.
L'intendente di finanza competente, accertato che la domanda e' stata presentata in tempo utile e che, attraverso l'esame della rubrica di cui al successivo art. 2, per ciascuna delle bollette non risulti gia' in precedenza disposto il rimborso, procede direttamente alla liquidazione delle somme indebitamente riscosse e ne dispone il rimborso, prescindendo dallo inviare preventivamente le originali bollette-figlie all'ufficio, doganale emittente per il raffronto con le rispettive matrici e per gli altri adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale.
E' fatta salva in ogni caso la facolta' delle intendenze di finanza di chiedere agli uffici doganali emittenti il controllo preventivo delle bollette figlie esibite dagli interessati. Detto controllo e' tuttavia obbligatorio per le bollette in relazione a ciascuna delle quali la somma complessiva da rimborsare superi le lire sessantamila.