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Stazzatura di alcuni spazi chiusi al disopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico.

Art. 1.



Sono esclusi dalla stazza lorda della nave i volumi dei seguenti locali chiusi, soprastanti al ponte superiore, purche' di dimensioni adeguate, adatti ed effettivamente adibiti all'uso indicato:
a) i locali occupati dai macchinari per il servizio e la sicurezza della nave (argani, verricelli, servomotore, bombole CO2 , pompe d'incendio di sentina e di zavorra, ecc.) purche', se trattasi di ponte, queste non siano connesse alle motrici principali o alle pompe principali.
Non fanno parte di tale categoria i macchinari speciali relativi al servizio commerciale della nave e gli ausiliari dell'apparato motore;
b) la timoneria ed i locali occupati dalla girobussola, radar, scandaglio sonoro ed in genere da apparecchiature di governo, nonche' il casotto per i fanali di linea e di posizione;
c) i locali delle cucine e quelli occupati dalle impastatrici, forni distillatori, apparecchi frigoriferi, lavastoviglie, laboratori e depositi di attrezzature di cucina, e di tavola, sia per i passeggeri che per l'equipaggio, escluse le cambuse ed i depositi viveri.
In caso di uso promiscuo sara' esclusa solo la parte del locale realmente adibita ai servizi sopraelencati;
d) i locali igienici (anche se contenenti bagno) e le lavanderie per l'equipaggio, i locali igienici per i passeggeri (limitatamente all'ingombro delle latrine ed orinatoi); nonche' i locali occupati dagli apparecchi di disinfezione sia per l'equipaggio che per i passeggeri;
e) i locali della batteria e del generatore di emergenza, o della calderina se adibita a servizio di coperta, purche' questa non fornisca il vapore alle macchine e alle pompe principali o ai mezzi di carico;.
f) gli spazi compresi nei duomi e negli osteriggi e loro prolungamenti, le maniche a vento e le condotte verticali di ventilazione, gli spazi destinati a dare aria e luce a qualsiasi locale non dell'apparato motore;
g) gli spazi per dare aria e luce all'apparato motore, misurati al netto di casse o di altri locali chiusi, anche se contenenti tubolature, paranchi e silenziatori, ma non parti integranti dell'apparato motore, economizzatori, deareatori, ecc.
Il Ministero della marina mercantile, a richiesta dell'armatore, puo' autorizzare, sempre che ritenga giustificati i motivi della richiesta, che gli spazi destinati a dare aria e luce ai locali dell'apparato motore siano parzialmente, o totalmente, inclusi nella stazza lorda, considerando come lunghezza limite quella dell'apertura del ponte e come larghezza limite la meta' della massima larghezza interna della nave;
h) il volume delle boccaporte di accesso e gli spazi privi di ponte sottostanti alla loro copertura, quando servono locali esclusi dalla stazza lorda o quando siano interamente occupati da scale che servono locali sottostanti il ponte superiore;
i) il volume totale delle boccaporte da carico, sovrastanti i locali chiusi piu' elevati, e' escluso dalla stazza lorda della nave fino al massimo del mezzo per cento del resto della stazza lorda.
Quando il volume totale superi il mezzo per cento della stazza lorda, si aggiunge tale eccedenza agli altri volumi formanti la stazza lorda;
l) i locali adibiti al trasporto di carichi secchi, o veicoli, che, se muniti delle aperture definite dall'articolo XIII delle istruzioni approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1918, modificato con decreto ministeriale 3 aprile 1938, sarebbero esclusi.