Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 1.
Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui agli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono istituiti, nell'ambito della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, uffici periferici con competenza territoriale a base provinciale e con sede nei capoluoghi di provincia.
Ai suddetti uffici sara' destinato, in quanto possibile, personale in servizio nell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari.
((Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonche' la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.))