Modificazioni allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414.
Art. 1.
All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, e' aggiunto il seguente comma:
"L'indennita' non puo' essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente, ne' puo' avere un incremento superiore al 15%".
Dopo l'art. 27 dello stesso decreto e' inserito il seguente art. 27-bis:
"Le eventuali disponibilita' accertate sul conto "indennita' di buonuscita" affluiranno a fine esercizio, nella misura che sara' stabilita nel mese di dicembre di ogni anno dal consiglio di amministrazione, in apposito fondo dal quale saranno prelevate le somme occorrenti per integrare l'indennita' di buonuscita quando risulti in misura inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente".