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Inclusione parziale dell'abitato di Lecco tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 369 del 17 marzo 1972;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lecco, in provincia di Como, limitatamente alla zona tratteggiata e delimitata in bleu, che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.