Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.
Art. 1.
L'accertamento e la riscossione delle "risorse proprie", di cui all'art. 2 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e successive norme regolamentari e applicative, restano affidati:
a) al Ministero delle finanze, per quanto riguarda:
i dazi della tariffa doganale comune e gli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunita' europee sugli scambi con i Paesi terzi;
i prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunita' europee sugli scambi con i Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;
b) alla Cassa conguaglio zucchero, istituita con provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, per quanto riguarda i contributi gravanti sulla produzione e i contributi a titolo di spese di magazzinaggio, previsti dalle norme comunitarie.
Per l'accertamento e la riscossione delle risorse proprie si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.