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Fusione dell'ente ospedaliero "Teresio Borsalino", di Alessandria con l'ente ospedaliero "Opere pie ospitaliere", con sede in Alessandria.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 18 dicembre 1969, n. 1248, con il quale il sanatorio "Teresio Borsalino" di Alessandria, e' stato costituito in ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 4 febbraio 1969, n. 180, con il quale l'ospedale "Opere pie ospitaliere" di Alessandria e' stato dichiarato ente ospedaliero;
Viste le richieste di fusione dei due enti ospedalieri suddetti avanzate con delibera n. 524 in data 20 ottobre 1970 dell'ente ospedaliero "Opere pie ospitaliere" di Alessandria e con delibera n. 33 in data 23 settembre 1970 dell'ente ospedaliero "Teresio Borsalino" di Alessandria;
Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi a norma di legge;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente ospedaliero "Teresio Borsalino", con sede in Alessandria, si fonde con l'ente ospedaliero "Opere pie ospitaliere", con sede in Alessandria.