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Modificazioni agli articoli 10 e 12 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Art. 1.


Il terzo comma dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'intendenza di finanza, accompagnati da apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di cui una viene restituita per ricevuta.
Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono.
Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale".