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Modificazione allo statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 25 febbraio 1970;
Visto lo statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951, n. 1247, del 1 luglio 1952, n. 1062, del 30 luglio 1953, n. 666, del 23 maggio 1956, n. 602 e del 24 maggio 1957, n. 477;
Considerata l'urgenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, e' modificato come segue:
"L'istituto ha durata fino al 15 marzo 1971".