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Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "San Nicolo'", con sede in Levanto.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di La Spezia in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "San Nicolo'" di Levanto, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile "San Nicolo'", con sede in Levanto (La Spezia), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di La Spezia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Levanto;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente; designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 27 Interno, foglio n. 269.