Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale "L. Luciani", con sede in Ascoli Piceno.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale "L. Luciani" di Ascoli Piceno;
Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 11 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "L. Luciani" di Ascoli Piceno, e' stato classificato ospedale provinciale specializzato ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtu' del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "L. Luciani", con sede in Ascoli Piceno, di cui alle premesse, e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio del nuovo ente e' quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.
Il medico provinciale di Ascoli Piceno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale "L. Luciani" di Ascoli Piceno;
Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 11 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "L. Luciani" di Ascoli Piceno, e' stato classificato ospedale provinciale specializzato ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtu' del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "L. Luciani", con sede in Ascoli Piceno, di cui alle premesse, e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio del nuovo ente e' quello risultante dalla unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.
Il medico provinciale di Ascoli Piceno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.