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Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Opere pie riunite ospedali ed ospizi", con sede in Cerignola.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Opere pie riunite ospedali ed ospizi" di Cerignola, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 27 gennaio 1921, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato "Opere pie riunite ospedali ed ospizi", con sede in Cerignola (Foggia), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Foggia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Cerignola;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 27 gennaio 1921, modificato con regio decreto 29 agosto 1929 e con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1955, registro n. 16, foglio n. 230.