Modificazioni alle norme del codice civile sulle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, in attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee.
Art. 1.
L'art. 2250 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 2250. - Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della societa' e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la societa' e' in liquidazione.