Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Genova-Nervi e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 luglio 1905, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 luglio 1905, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 285, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1965, registro n. 29 Interno, foglio n. 117.
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Genova-Nervi e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 luglio 1905, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 luglio 1905, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 285, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1965, registro n. 29 Interno, foglio n. 117.