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Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Genova-Nervi e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 luglio 1905, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 luglio 1905, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 285, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1965, registro n. 29 Interno, foglio n. 117.