Dichiarazione di pubblica utilita' di opere costruite per la difesa, site nel comune di Chioggia.
Art. 1.
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Chioggia (Venezia), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso comune, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 165, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.