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Proroga della validita' dei decreti emanati per la esecuzione della Convenzione Yaounde' del 20 luglio 1963 relativa all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio.

Art. 1.


La validita' dei decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943 e 27 maggio 1967, n. 701 citati nelle premesse, e' prorogata fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione prevista dall'art. 60 della Convenzione di Yaounde' del 20 luglio 1963 e comunque non oltre il 30 giugno 1970.