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Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Pietro Cosma", con sede in Camposampiero.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 16 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "Pietro Cosma", di Camposampiero, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 24 febbraio 1941;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile "Pietro Cosma", con sede in Camposampiero (Padova), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Padova;
due membri eletti dal consiglio comunale di Camposampiero;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1941.