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Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "SS. Trinita'", con sede in Popoli.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Pescara in data 17 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "Santissima Trinita'" di Popoli, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 15 dello statuto approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1955;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile "Santissima Trinita'", con sede in Popoli (Pescara), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Popoli;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1955, registro n. 24 Interno, foglio n. 276.