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Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Istituto chirurgico ortopedico Maria Adelaide", di Torino.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Istituto chirurgico ortopedico Maria Adelaide", di Torino, e' stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e lo art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Istituto chirurgico ortopedico Maria Adelaide", con sede in Torino, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;
due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 agosto 1933.