Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, concernente la trasformazione della scuola musicale per ciechi "L. Configliachi", di Padova, in sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia.
Art. 1.
Il primo comma, lettera d) e secondo comma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, sono cosi' modificati:
d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'eta', che, comunque, non dovra' superare gli anni 70.
Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova gia' iniziato. Gli insegnanti che si trovino nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianita' acquisita in servizio di ruolo nell'istituto per ciechi "L. Configliachi". Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.