Norme regolamentari sulla presentazione delle domande della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria.
Art. 1.
Presentazione delle domande
Le domande dei comuni e delle province, ciascuno in rapporto alla propria competenza, per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate, nel termine stabilito con ordinanza ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, al provveditore agli studi competente.
L'ordinanza di cui al comma precedente riporta anche l'elenco dei documenti, specificati nel successivo articolo 2, da allegare a ciascuna domanda, e le altre disposizioni opportune.
Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.