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Inclusione dell'abitato di Pisticci, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato con esclusione dei rioni Croci e Dirupo.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto presidenziale 7 ottobre 1960, n. 1568 con il quale l'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, fu aggiunto gli abitati indicati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Ritenuto che per una parte dell'abitato non si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui e' sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione del trasferimento con esclusione dei rioni Croci e Dirupo;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 728 nell'adunanza del 9 aprile 1968;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Pisticci, in provincia di Matera, con esclusione dei rioni Croci e Dirupo, per i quali rimane operante il disposto del decreto presidenziale 7 ottobre 1960, n. 1568, e' cancellato dalla tabella E allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed e' aggiunto agli abitati indicati nella tabella D, titolo IV, della legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).