Regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, recante norme sull'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalita' giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili";
Sentito il comitato centrale dell'Associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanita';
Decreta:
E' approvato l'allegato regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1965, n. 458, concernente l'attribuzione della personalita' giuridica pubblica alla Unione generale invalidi civili, con la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili";
Sentito il comitato centrale dell'Associazione predetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la sanita';
Decreta:
E' approvato l'allegato regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458.