Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.
Art. 1.
E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze e con un fondo di garanzia iniziale di L. 3 miliardi, e ne e' approvato lo statuto, composto di 31 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente, vistato dal Ministro proponente.