Disciplina dell'ora legale per l'anno 1968.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Dalle ore zero del 26 maggio alle ore una del 22 settembre 1968 l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.
Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Dalle ore zero del 26 maggio alle ore una del 22 settembre 1968 l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.