Modifica della denominazione della sezione per "Tecnico di impianti radiologici", dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "E. De Amicis" di Roma.
Articolo unico.
L'art. 2 - capoverso n. 3 - del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, e' sostituito dal seguente:
Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:
Tecnico di radiologia medica.