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Modifica della denominazione della sezione per "Tecnico di impianti radiologici", dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "E. De Amicis" di Roma.

Articolo unico.



L'art. 2 - capoverso n. 3 - del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, e' sostituito dal seguente:
Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:

Tecnico di radiologia medica.