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Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, recante norme per la esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

Art. 1.


La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni.
In tali sensi e' modificato il termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192.