Varianti allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza.
Art. 1.
N.
677. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono sostituiti l'art. 2, l'art. 7, l'art. 8, la lettera a) dell'art. 11, l'art. 22, l'art. 23 ed agli articoli 29 o 31 le locuzioni "Fondo massa" e "Fondo massa guardia di finanza", sono sostituite dalle parole "Fondo di assistenza per i finanzieri". Inoltre, l'esercizio finanziario in corso di gestione nell'anno in cui entrera' in vigore il presente decreto sara' chiuso al 31 dicembre dell'anno medesimo. Qualora il presente decreto entri in vigore nella prima meta' dell'anno, il bilancio di previsione in corso sara' prorogato di sei mesi e adeguatamente integrato. Qualora il presente decreto centri in vigore nella seconda meta' dell'anno, il bilancio di previsione in corso sara' limitato alle esigenze relative ad un semestre.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1905
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 168. - VILLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1905
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 168. - VILLA