Esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo il 20 aprile 1959.
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo il 20 aprile 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 9 dell'Accordo stesso.