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Esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo il 20 aprile 1959.

Articolo unico.



Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo il 20 aprile 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 9 dell'Accordo stesso.