Prelevamento di lire 2.230.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-1964.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24-140, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, e' autorizzato il prelevamento di lire 2.230.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 544. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondere al personale per prestazioni
straordinarie da rendere, anche col sistema del
cottimo, per conto e nell'interesse del servi-
zio delle pensioni di guerra, ecc.............. L. 80.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 11. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondersi al personale del Ministero e
delle Intendenze di finanza, ecc............... " 150.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 143. - Alluvioni, piene, frane, ma-
reggiate, ecc.................................. " 1.000.000.000
Cap. n. 149. - Spese per l'apprestamento dei
materiali e per le necessita piu urgenti in ca-
so di pubbliche calamita', ecc.................. " 1.000.000.000
--------------
L. 2.230.000.000
--------------
Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24-140, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, e' autorizzato il prelevamento di lire 2.230.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 544. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondere al personale per prestazioni
straordinarie da rendere, anche col sistema del
cottimo, per conto e nell'interesse del servi-
zio delle pensioni di guerra, ecc.............. L. 80.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 11. - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario
da corrispondersi al personale del Ministero e
delle Intendenze di finanza, ecc............... " 150.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 143. - Alluvioni, piene, frane, ma-
reggiate, ecc.................................. " 1.000.000.000
Cap. n. 149. - Spese per l'apprestamento dei
materiali e per le necessita piu urgenti in ca-
so di pubbliche calamita', ecc.................. " 1.000.000.000
--------------
L. 2.230.000.000
--------------
Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.